STATUTO SOCIALE
ART.1
– Costituzione e sede:
Nello
spirito della Costituzione della Repubblica italiana e in osservanza di quanto previsto
dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in
Baranzate, via Don Sturzo 18, un’Associazione non commerciale operante nel
settore culturale, in particolar modo della letteratura, che assume la
denominazione ASSOCIAZIONE SERVIZI CULTURALI. L’Associazione ha carattere
volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita
attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne, sia con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del
presente Statuto.
ART.2
– Durata:
L’Associazione
avrà durata illimitata.
ART.3
– Scopo:
L’Associazione
è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico
la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa
non ha alcun fine di lucro e opera per fini culturali.
In
particolare, i fini istituzionali dell’Associazione sono:
a)
Lo
sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina di iniziative
culturali finalizzate alla promozione della letteratura italiana, in particolar
modo della letteratura esordiente ed emergente.
b)
La
gestione di attività e di servizi connessi alla letteratura e all’editoria
ART.4
– Attività:
L’Associazione
ha per oggetto, in particolare, la promozione e la valorizzazione della
letteratura italiana esordiente ed emergente e si propone di:
a)
Promuovere,
organizzare e sviluppare iniziative legate all’oggetto sociale
b)
Gestire,
osservandone le relative norme amministrative e fiscali, promozioni commerciali
riservate esclusivamente ai soci, per autofinanziamento e senza scopo di lucro.
c)
Esercitare,
in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento, rivolte anche a non soci; in tal caso dovrà
osservare le norme relative agli aspetti fiscali.
d)
Pubblicare
e distribuire libri, fumetti e giornali
periodici
e)
Attivare
rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, allo scopo di
collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali.
Tutta
l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni
amministrative e fiscali.
ART.5
– I soci:
Il
numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone
fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino
a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie
categorie di soci. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto.
ART.6
– Ammissione soci:
Chi
intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta ai componenti del
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli
eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi
dell’Associazione.
All’atto
dell’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno
due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale, che potrà essere
ache in formato elettronico, e il richiedente acquisirà a tutti gli effetti la
qualifica di socio.
ART.7
– Quota d’iscrizione:
I
soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote
sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio
Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i
contributi associativi sono intrasmissibili, tranne che per causa di morte
quando richiesto dagli eredi, e non rivalutabili.
ART.8
– Diritti dei soci:
La
qualifica di socio dà diritto:
·
a
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
·
a
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto
e di eventuali regolamenti
·
a
partecipare alle elezioni degli organi direttivi
Non
è prevista l’esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita
dell’Associazione.
ART.9
– Obblighi dei soci:
I
soci sono tenuti:
Il
mancato rispetto di tali obblighi comporta l’esclusione del socio
dall’Associazione, a discrezione del Consiglio Direttivo.
ART.10
– Obbligazioni sociali:
L’Associazione
risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel
rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega
ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio
Direttivo rispondono personalmente e solidamente fra loro delle obbligazioni
assunte verso trerzi dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito
del mandato conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o
risarcimenti inerenti lo svolgimento dell’attività associativa saranno assunti
in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.
ART.11
– Recesso soci:
La qualifica
di socio si perde:
a)
in
caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo
b)
per
mancato versamento della quota associativa annuale
c)
per
causa di morte
d)
per
esclusione
ART.12
– Esclusione soci:
L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
1)
che
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali
regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione
2)
che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione
3)
che,
in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione
4)
che,
senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del cotributo
stabilito
ART.13
– Comunicazioni:
Le
delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere
comunicate ai soci mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso
del contributo associativo annuale versato
ART.14
– Patrimonio:
In
patrimonio è indivisibile ed è costituito:
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Il
patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione
né all’atto del suo scioglimento.
ART.15
– Esercizio sociale:
L’esercizio
sociale va dal 1.1 al 31.12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da
presentare all’Assemblea degli associati, entro 4 mesi.
ART.16
– Organi:
Sono
organi dell’Associazione:
ART.17
– Assemblea:
L’Assemblea
degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono
ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio
di lettera o e-mail ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza, o
mediante affissione nei locali della sede sociale, contenente l’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART:18
– Assemblea ordinaria:
L’Assemblea
ordinaria delibera in particolare:
Essa
ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli
associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni
dalla data della richiesta.
Nelle
assemblee ogni associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal
valore o dal numero delle quote associative medesime.
Ogni
associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 20 associati.
ART.19
– Assemblea straordinaria:
L’Assemblea,
di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i
liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di
carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
Direttivo.
ART.20
– Deliberazioni Assemblea:
In
prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano
presenti la metà più uno degli
associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere
dell’Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.
L’Assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza
di metà dei soci. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con
la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, salvo che sullo
scioglimento dell’Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre
quinti degli associati presenti.
L’Assemblea,
sia ordinaria, sia straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:
1)
Per
appello nominale
2)
Per
alzata di mano
Nella
votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
ART.21
– Assemblea:
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal
Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del
Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
ART.22
– Consiglio Direttivo:
L’Associazione
è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e
straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 e massimo 5 persone
scelte fra gli associati, che restano in carica 10 anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei
membri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail almeno 7 giorni prima
dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al
Consiglio:
1)
Curare
l’esecuzione delle deliberazioni Assembleari
2)
Redigere
il bilancio preventivo e quello consuntivo
3)
Compilare
i regolamenti interni
4)
Stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale
5)
Deliberare
circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati
6)
Nominare
i responsabili delle commisioni di lavoro e delle branche di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione
7)
Compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione.
ART.23
– Sostituzione:
In
caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli
tramite cooptazione. Se viene meno la maggiornanza dei membri, quelli rimasti
in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
ART.24
– Presidente:
Il
Presidente, che viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, ha la rappresentanza e
la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma
il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vicepresidente.
ART.25
– Scioglimento:
Lo
scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto
favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso
di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona
del Presidente pro-tempore.
Esperita
la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità
di utilità generale, a Enti o Associazioni aventi analoga finalità in base alle
indicazioni dello Statuto.
ART.26:
Per
quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.