STATUTO SOCIALE

 

ART.1 – Costituzione e sede:

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e in osservanza di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Baranzate, via Don Sturzo 18, un’Associazione non commerciale operante nel settore culturale, in particolar modo della letteratura, che assume la denominazione ASSOCIAZIONE SERVIZI CULTURALI. L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, sia con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

 

ART.2 – Durata:

L’Associazione avrà durata illimitata.

 

ART.3 – Scopo:

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini culturali.

In particolare, i fini istituzionali dell’Associazione sono:

a)      Lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina di iniziative culturali finalizzate alla promozione della letteratura italiana, in particolar modo della letteratura esordiente ed emergente.

b)      La gestione di attività e di servizi connessi alla letteratura e all’editoria

 

ART.4 – Attività:

L’Associazione ha per oggetto, in particolare, la promozione e la valorizzazione della letteratura italiana esordiente ed emergente e si propone di:

a)      Promuovere, organizzare e sviluppare iniziative legate all’oggetto sociale

b)      Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, promozioni commerciali riservate esclusivamente ai soci, per autofinanziamento e senza scopo di lucro.

c)       Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, rivolte anche a non soci; in tal caso dovrà osservare le norme relative agli aspetti fiscali.

d)      Pubblicare e distribuire libri, fumetti  e giornali periodici

e)      Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, allo scopo di collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali.

 

Tutta l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

 

ART.5 – I soci:

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto.

 

ART.6 – Ammissione soci:

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale, che potrà essere ache in formato elettronico, e il richiedente acquisirà a tutti gli effetti la qualifica di socio.

 

ART.7 – Quota d’iscrizione:

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, tranne che per causa di morte quando richiesto dagli eredi, e non rivalutabili.

 


ART.8 – Diritti dei soci:

La qualifica di socio dà diritto:

·         a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione

·         a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti

·         a partecipare alle elezioni degli organi direttivi

Non è prevista l’esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell’Associazione.

 

ART.9 – Obblighi dei soci:

I soci sono tenuti:

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’esclusione del socio dall’Associazione, a discrezione del Consiglio Direttivo.

 

ART.10 – Obbligazioni sociali:

L’Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidamente fra loro delle obbligazioni assunte verso trerzi dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito del mandato conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell’attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

 

ART.11 – Recesso soci:

La qualifica di socio si perde:

a)      in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo

b)      per mancato versamento della quota associativa annuale

c)       per causa di morte

d)      per esclusione

 

ART.12 – Esclusione soci:

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1)      che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione

2)      che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione

3)      che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione

4)      che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del cotributo stabilito

 

ART.13 – Comunicazioni:

Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato

 

ART.14 – Patrimonio:

In patrimonio è indivisibile ed è costituito:

 

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

 

ART.15 – Esercizio sociale:

L’esercizio sociale va dal 1.1 al 31.12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati, entro 4 mesi.

 

ART.16 – Organi:

Sono organi dell’Associazione:

 

ART.17 – Assemblea:

L’Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera o e-mail ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza, o mediante affissione nei locali della sede sociale, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

 

ART:18 – Assemblea ordinaria:

L’Assemblea ordinaria delibera in particolare:

 

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 20 associati.

 

ART.19 – Assemblea straordinaria:

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

ART.20 – Deliberazioni Assemblea:

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più  uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:

1)      Per appello nominale

2)      Per alzata di mano

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

 

ART.21 – Assemblea:

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

 

ART.22 – Consiglio Direttivo:

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 e massimo 5 persone scelte fra gli associati, che restano in carica 10 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail almeno 7 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1)      Curare l’esecuzione delle deliberazioni Assembleari

2)      Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo

3)      Compilare i regolamenti interni

4)      Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale

5)      Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati

6)      Nominare i responsabili delle commisioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione

7)      Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

 

ART.23 – Sostituzione:

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggiornanza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

 

ART.24 – Presidente:

Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vicepresidente.

 

ART.25 – Scioglimento:

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dello Statuto.

 

ART.26:

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.